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Actualizaciones regulatorias
Il terzo classificato deve contestare anche il secondo posto per avere un ricorso...
IN SINTESI Il ricorso del terzo classificato in una gara d’appalto è inammissibile per carenza di interesse se le censure investono solo la posizione dell’aggiudicataria, prima graduata, e non anche quella del secondo classificato. Lo ha ribadito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 2398/2026, pubblicata il 28 agosto 2026. Il principio, noto come “prova di resistenza”, si applica anche quando la procedura si è svolta con inversione procedimentale: il concorrente che vuole contestare l’esito deve estendere le censure a tutti i soggetti collocati davanti a lui in graduatoria, se necessario tramite accesso agli atti ex artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici. Diversamente, anche un accoglimento del ricorso non gli garantirebbe alcuna utilità concreta. Il caso: il ricorso del terzo classificato contro la sola aggiudicatari...
IN SINTESI Il ricorso del terzo classificato in una gara d’appalto è inammissibile per carenza di interesse se le censure investono solo la posizione dell’aggiudicataria, prima graduata, e non anche quella del secondo classificato. Lo ha ribadito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 2398/2026, pubblicata il 28 agosto 2026. Il principio, noto come “prova di resistenza”, si applica anche quando la procedura si è svolta con inversione procedimentale: il concorrente che vuole contestare l’esito deve estendere le censure a tutti i soggetti collocati davanti a lui in graduatoria, se necessario tramite accesso agli atti ex artt. 35 e 36 del Codice dei contratti pubblici. Diversamente, anche un accoglimento del ricorso non gli garantirebbe alcuna utilità concreta. Il caso: il ricorso del terzo classificato contro la sola aggiudicatari...
Criteri ambientali minimi: al via la consultazione pubblica di ANAC e MASE
IN SINTESI È aperta la consultazione pubblica sui criteri ambientali minimi promossa congiuntamente da ANAC e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). L’obiettivo è raccogliere osservazioni su un comunicato congiunto destinato a uniformare l’applicazione della disciplina CAM, dopo che le due amministrazioni hanno riscontrato criticità diffuse tra le stazioni appaltanti. Le osservazioni vanno inviate esclusivamente tramite il questionario online entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026. Il tema è particolarmente sentito perché, secondo l’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, l’indice di performance del Green public procurement in Italia si ferma al 65%. Cosa prevede il comunicato congiunto ANAC-MASE sui CAM Il documento posto in consultazione pubblica sui criteri ambientali minimi nasce da un’e...
IN SINTESI È aperta la consultazione pubblica sui criteri ambientali minimi promossa congiuntamente da ANAC e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE). L’obiettivo è raccogliere osservazioni su un comunicato congiunto destinato a uniformare l’applicazione della disciplina CAM, dopo che le due amministrazioni hanno riscontrato criticità diffuse tra le stazioni appaltanti. Le osservazioni vanno inviate esclusivamente tramite il questionario online entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026. Il tema è particolarmente sentito perché, secondo l’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, l’indice di performance del Green public procurement in Italia si ferma al 65%. Cosa prevede il comunicato congiunto ANAC-MASE sui CAM Il documento posto in consultazione pubblica sui criteri ambientali minimi nasce da un’e...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 6702/2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha stabilito che la consegna in via d’urgenza del servizio disposta dopo tre proroghe tecniche già concesse e a gara ormai conclusa è legittima. Il fondamento normativo corretto non è l’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 — che disciplina le proroghe tecniche durante la procedura di gara — ma l’art. 17, comma 9, dello stesso Codice, che consente l’esecuzione anticipata del contratto quando la mancata partenza immediata del servizio provocherebbe un grave danno all’interesse pubblico. I giudici aggiungono un principio di portata generale: un’eventuale illegittimità della consegna d’urgenza non si riverbera comunque sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione, che resta un atto autonomo e distinto. Il caso: tre proroghe tecniche e la gara conclusa La vic...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6702/2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha stabilito che la consegna in via d’urgenza del servizio disposta dopo tre proroghe tecniche già concesse e a gara ormai conclusa è legittima. Il fondamento normativo corretto non è l’art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 — che disciplina le proroghe tecniche durante la procedura di gara — ma l’art. 17, comma 9, dello stesso Codice, che consente l’esecuzione anticipata del contratto quando la mancata partenza immediata del servizio provocherebbe un grave danno all’interesse pubblico. I giudici aggiungono un principio di portata generale: un’eventuale illegittimità della consegna d’urgenza non si riverbera comunque sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione, che resta un atto autonomo e distinto. Il caso: tre proroghe tecniche e la gara conclusa La vic...
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IN SINTESI L’articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, obbliga i soggetti attuatori del PNRR a rendere disponibile su ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, lo stato di avanzamento e l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo assegnato. In vista della scadenza del 31 agosto 2026, le Amministrazioni Titolari stanno sollecitando i soggetti attuatori dei progetti ancora in corso ad allineare i dati su ReGiS, comprensivi del certificato di ultimazione dei lavori e delle relative attestazioni, come richiamato da ANCI. Il mancato aggiornamento espone al rischio di attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021. Cosa prevede l’articolo 1 del decreto-legge 19/2026 Il decreto-legge 19 febbraio 2026...
IN SINTESI L’articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, obbliga i soggetti attuatori del PNRR a rendere disponibile su ReGiS, entro il decimo giorno di ogni mese, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, lo stato di avanzamento e l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo assegnato. In vista della scadenza del 31 agosto 2026, le Amministrazioni Titolari stanno sollecitando i soggetti attuatori dei progetti ancora in corso ad allineare i dati su ReGiS, comprensivi del certificato di ultimazione dei lavori e delle relative attestazioni, come richiamato da ANCI. Il mancato aggiornamento espone al rischio di attivazione dei poteri sostitutivi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 77/2021. Cosa prevede l’articolo 1 del decreto-legge 19/2026 Il decreto-legge 19 febbraio 2026...
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IN SINTESI Il Catalogo ANAC rischi corruttivi sanità, approvato con delibera n. 318 del 29 luglio 2026, è il documento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione individua gli ambiti di attività del settore sanitario più esposti a fenomeni corruttivi e le relative misure di prevenzione. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono utilizzarlo come riferimento per compilare la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il Catalogo copre appalti, ricerca biomedica, marketing farmaceutico, gestione del personale, risorse finanziarie ed erogazione dei servizi, con particolare attenzione a liste d’attesa e attività libero-professionale. Il documento nasce da una consultazione pubblica svoltasi dal 3 giugno al 3 luglio 2026 e integra la Tassonomia GIMBE frodi e abusi in sanità. Cosa...
IN SINTESI Il Catalogo ANAC rischi corruttivi sanità, approvato con delibera n. 318 del 29 luglio 2026, è il documento con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione individua gli ambiti di attività del settore sanitario più esposti a fenomeni corruttivi e le relative misure di prevenzione. Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono utilizzarlo come riferimento per compilare la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il Catalogo copre appalti, ricerca biomedica, marketing farmaceutico, gestione del personale, risorse finanziarie ed erogazione dei servizi, con particolare attenzione a liste d’attesa e attività libero-professionale. Il documento nasce da una consultazione pubblica svoltasi dal 3 giugno al 3 luglio 2026 e integra la Tassonomia GIMBE frodi e abusi in sanità. Cosa...
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IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 24 agosto 2026, n. 6596, chiarisce che l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di dichiarare la totalità dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica, a pena di esclusione, ma non di esporne il dettaglio analitico delle singole componenti. La distinta questione della congruità di quei costi appartiene invece al diverso ambito della verifica di anomalia ex art. 110, che scatta solo in presenza di “elementi specifici” e non in automatico. Per RUP e operatori economici, il messaggio operativo è netto: l’indicazione aggregata è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità, mentre eventuali dubbi sulla sostenibilità dell’offerta vanno fatti valere con la prova della manifesta incongruità, non con la sola ...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 24 agosto 2026, n. 6596, chiarisce che l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di dichiarare la totalità dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica, a pena di esclusione, ma non di esporne il dettaglio analitico delle singole componenti. La distinta questione della congruità di quei costi appartiene invece al diverso ambito della verifica di anomalia ex art. 110, che scatta solo in presenza di “elementi specifici” e non in automatico. Per RUP e operatori economici, il messaggio operativo è netto: l’indicazione aggregata è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità, mentre eventuali dubbi sulla sostenibilità dell’offerta vanno fatti valere con la prova della manifesta incongruità, non con la sola ...
Costo manodopera coincidente con la stima della PA: offerta presunta sostenibile
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 26 agosto 2026, n. 6662, ha affermato che se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta si presume finanziariamente sostenibile. Nel caso esaminato, il costo orario di 19,40 euro, calcolato su 28.200 ore/anno, risultava conforme ai minimi salariali di quattro CCNL e coerente con l’importo indicato nel disciplinare di gara. La Corte ha inoltre chiarito che spetta all’operatore economico giustificare, non alla stazione appaltante presumere come sospetto, un eventuale ribasso rispetto al costo di manodopera stimato in gara. Il caso deciso dal Consiglio di Stato La vicenda trae origine da un ricorso in appello proposto da un RTI concorrente contro l’aggiudicazione di una gara di servizi. In primo grado, l’aggiudicata...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 26 agosto 2026, n. 6662, ha affermato che se il costo della manodopera indicato dall’operatore economico coincide con quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta si presume finanziariamente sostenibile. Nel caso esaminato, il costo orario di 19,40 euro, calcolato su 28.200 ore/anno, risultava conforme ai minimi salariali di quattro CCNL e coerente con l’importo indicato nel disciplinare di gara. La Corte ha inoltre chiarito che spetta all’operatore economico giustificare, non alla stazione appaltante presumere come sospetto, un eventuale ribasso rispetto al costo di manodopera stimato in gara. Il caso deciso dal Consiglio di Stato La vicenda trae origine da un ricorso in appello proposto da un RTI concorrente contro l’aggiudicazione di una gara di servizi. In primo grado, l’aggiudicata...
Interdittiva antimafia: prima va valutata la prevenzione collaborativa
IN SINTESI Con la sentenza n. 1602/2026, il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato un’interdittiva antimafia perché la Prefettura non aveva valutato, prima di adottarla, la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Il principio, ormai consolidato, impone all’Amministrazione un onere specifico di motivazione: deve spiegare perché il caso non rientra nell’agevolazione occasionale, presupposto delle misure collaborative, prima di ricorrere alla misura più gravosa. Per RUP e stazioni appaltanti significa verificare sempre, negli atti prefettizi, la presenza di questa motivazione rafforzata. Il caso: interdittiva senza valutazione della prevenzione collaborativa La vicenda decisa dal Tar Calabria riguarda un’impresa colpita da interdittiva antimafia che ha impugnato il provvedimento...
IN SINTESI Con la sentenza n. 1602/2026, il Tar Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato un’interdittiva antimafia perché la Prefettura non aveva valutato, prima di adottarla, la possibilità di applicare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Il principio, ormai consolidato, impone all’Amministrazione un onere specifico di motivazione: deve spiegare perché il caso non rientra nell’agevolazione occasionale, presupposto delle misure collaborative, prima di ricorrere alla misura più gravosa. Per RUP e stazioni appaltanti significa verificare sempre, negli atti prefettizi, la presenza di questa motivazione rafforzata. Il caso: interdittiva senza valutazione della prevenzione collaborativa La vicenda decisa dal Tar Calabria riguarda un’impresa colpita da interdittiva antimafia che ha impugnato il provvedimento...
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IN SINTESI Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V n. 6562 del 20 agosto 2026, stabilisce che l’affidamento in house della concessione demaniale non è utilizzabile come soluzione ponte per coprire il tempo necessario a bandire la nuova gara. Manca infatti, nella disciplina dei servizi pubblici locali e di interesse economico generale, una norma che legittimi l’in house providing “nelle more” della procedura selettiva. E la proroga tecnica prevista dall’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara non è estendibile in via analogica alle concessioni demaniali marittime. L’ente che affida in house deve sempre motivare in modo puntuale la convenienza economica e i benefici per la collettività, non la sola urgenza organizzativa. Il caso: la gestione provvisoria in att...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V n. 6562 del 20 agosto 2026, stabilisce che l’affidamento in house della concessione demaniale non è utilizzabile come soluzione ponte per coprire il tempo necessario a bandire la nuova gara. Manca infatti, nella disciplina dei servizi pubblici locali e di interesse economico generale, una norma che legittimi l’in house providing “nelle more” della procedura selettiva. E la proroga tecnica prevista dall’art. 120, comma 11, del Codice dei contratti pubblici per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara non è estendibile in via analogica alle concessioni demaniali marittime. L’ente che affida in house deve sempre motivare in modo puntuale la convenienza economica e i benefici per la collettività, non la sola urgenza organizzativa. Il caso: la gestione provvisoria in att...
Costi di malattia e infortuni non azzerabili nelle gare pluriennali
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza 17 agosto 2026, n. 4995, ha confermato l’esclusione di un’impresa dalla gara per azzeramento dei costi obbligatori di malattia, infortuni e formazione del personale in sede di verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio ha chiarito che tali voci di costo, legate a eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, sono imprevedibili nel singolo caso ma statisticamente certe e non possono essere azzerate, soprattutto negli appalti di durata pluriennale. Le agevolazioni INPS e INAIL non giustificano, da sole, la decurtazione integrale di queste voci, perché operano su un piano diverso rispetto ai costi connessi alle assenze del personale. Il caso: azzeramento dei costi obbligatori e verifica di anomalia La vicenda riguarda un’impresa esclusa da una procedura di gara in sede di verifica di anomalia...
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, con la sentenza 17 agosto 2026, n. 4995, ha confermato l’esclusione di un’impresa dalla gara per azzeramento dei costi obbligatori di malattia, infortuni e formazione del personale in sede di verifica di anomalia dell’offerta. Il Collegio ha chiarito che tali voci di costo, legate a eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, sono imprevedibili nel singolo caso ma statisticamente certe e non possono essere azzerate, soprattutto negli appalti di durata pluriennale. Le agevolazioni INPS e INAIL non giustificano, da sole, la decurtazione integrale di queste voci, perché operano su un piano diverso rispetto ai costi connessi alle assenze del personale. Il caso: azzeramento dei costi obbligatori e verifica di anomalia La vicenda riguarda un’impresa esclusa da una procedura di gara in sede di verifica di anomalia...
Errore nel caricamento dell’allegato di gara: l’esclusione è legittima...
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli (Sez. I, sentenza 13 agosto 2026, n. 4976) ha confermato che l’esclusione gara per errore allegato offerta tecnica è legittima quando il disciplinare qualifica quel documento come elemento essenziale dell’offerta, a pena di inammissibilità. Nel caso esaminato, l’operatore economico aveva caricato la documentazione sulle certificazioni al posto dell’Elenco prodotti offerti, campo obbligatorio del sistema telematico. Il giudice ha escluso qualsiasi obbligo della Commissione di ricostruire la volontà del concorrente o di attivare il soccorso istruttorio, richiamando i principi di autovincolo, autoresponsabilità e parità di trattamento tra concorrenti. La decisione conferma un orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla non sanabilità delle omissioni relative all’offerta tecnica. Il caso: allegato sbagliato al...
IN SINTESI Il TAR Campania, Napoli (Sez. I, sentenza 13 agosto 2026, n. 4976) ha confermato che l’esclusione gara per errore allegato offerta tecnica è legittima quando il disciplinare qualifica quel documento come elemento essenziale dell’offerta, a pena di inammissibilità. Nel caso esaminato, l’operatore economico aveva caricato la documentazione sulle certificazioni al posto dell’Elenco prodotti offerti, campo obbligatorio del sistema telematico. Il giudice ha escluso qualsiasi obbligo della Commissione di ricostruire la volontà del concorrente o di attivare il soccorso istruttorio, richiamando i principi di autovincolo, autoresponsabilità e parità di trattamento tra concorrenti. La decisione conferma un orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla non sanabilità delle omissioni relative all’offerta tecnica. Il caso: allegato sbagliato al...
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IN SINTESI Il TAR Sardegna, Sez. I, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 1109, ha confermato che il consorzio stabile può rilasciare alle proprie consorziate le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara, agendo nei rapporti interni come “committente privato”. Il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di terzietà, ribadendo che il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo rispetto alle consorziate e unico contraente con la stazione appaltante. Le prestazioni eseguite materialmente dalle consorziate, su incarico del consorzio, possono quindi essere certificate da quest’ultimo e utilizzate a fini curricolari nelle gare successive. Il caso: la certificazione contestata e l’eccezione di terzietà La controversia decisa dal TAR Sardegna nasce dall’impugnazione di un’aggiudicazione da parte di un concorrente che contestava l...
IN SINTESI Il TAR Sardegna, Sez. I, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 1109, ha confermato che il consorzio stabile può rilasciare alle proprie consorziate le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara, agendo nei rapporti interni come “committente privato”. Il Collegio ha respinto l’eccezione di carenza di terzietà, ribadendo che il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo rispetto alle consorziate e unico contraente con la stazione appaltante. Le prestazioni eseguite materialmente dalle consorziate, su incarico del consorzio, possono quindi essere certificate da quest’ultimo e utilizzate a fini curricolari nelle gare successive. Il caso: la certificazione contestata e l’eccezione di terzietà La controversia decisa dal TAR Sardegna nasce dall’impugnazione di un’aggiudicazione da parte di un concorrente che contestava l...